IL PRETORE
   Esaminati gli atti del procedimento penale n. 88/1991 a  carico  di
 Scammacca  Della  Bruca Guglielmo imputato "del reato di cui all'art.
 20,  lett.  b),  legge  n.  47/1985,  in  quanto   realizzava   senza
 concessione  una  base aeroportuale costituita da un capannone di mq.
 494 circa, nonche' da una pista di  mq.  900  circa  per  l'esercizio
 industriale dell'attivita' di trasporto aereo di persone e merci e di
 lavoro  aereo con elicotteri di proprieta' Elistar S.r.l. di cui egli
 era amministratore e per la quale attivita' aveva gia' avviato  tutte
 le  procedure  burocratiche per essere autorizzato dal R.A.I." (cosi'
 modificata la imputazione in udienza dal p.m.);
    Considerato che il capannone di cui sopra (ad unica elevazione) e'
 stato realizzato con strutture prefabbricate (secondo quanto riferito
 dallo stesso consulente del p.m. escusso in  dibattimento);  rilevato
 che  in  base  alla  giurisprudenza  del  tutto  prevalente  le opere
 prefabbricate, implicando una trasformazione urbanistica ed  edilizia
 del territorio, sono soggette a concessione edilizia, la cui mancanza
 integra  il  reato in contestazione (v. cassazione sez. un. 21 aprile
 1979, fecondo g.p. 1979, n. 542; cassazione sez. VI  7  giugno  1988,
 Morziali,  in  cass.  pen.  1989,  p. 1080, n. 988, nonche' cass. nn.
 5486/83; 4778/1982, 1927/1982 e 5497 del 1983); considerato che,  per
 contro,  nel territorio della regione siciliana, ai sensi dell'art. 5
 della legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n.  37,  come  modificata
 dall'art.  6  della  legge  regione  Sicilia  15  maggio 1986, n. 26,
 "l'autorizzazione del  sindaco  sostituisce  la  concessione  per  ..
 l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso
 abitativo" (ipotesi normativa questa in cui rientra la fattispecie in
 esame  ed  in  virtu'  della  quale  e' stata rilasciata all'imputato
 autorizzazione sindacale);
    Ritenuto che, conseguentemente, il fatto in contestazione  sarebbe
 privo,  sotto  questo  aspetto,  di  rilevanza  penale (nonostante la
 rilevantissima entita' dell'opera,  che  comporta  indubbiamente  una
 trasformazione urbanistica del territorio);
    Osservato   che,   pertanto,  puo'  dubitarsi  della  legittimita'
 costituzionale del citato art. 5 legge regione Sicilia n. 37/1985, in
 relazione all'art. 25 della Costituzione (che sancisce  il  principio
 della  riserva  di  legge  statale  in materia penale), in quanto nel
 momento  in  cui  sottrae  al  regime  della concessione opere che vi
 sarebbero sottoposte in base alla legge  nazionale  rende  penalmente
 irrilevanti fatti che in base a quest'ultima costituirebbero reato;
    Ritenuto che la lesione delle attribuzioni riservate allo Stato in
 materia  penale  sussiste anche quando il legislatore regionale renda
 lecita una attivita' che  dalla  legge  dello  stato  e'  considerata
 passibile   di  sanzione  penale  (c.f.r.  Corte  costituzionale  nn.
 1979/1986; 79/1977; 58/1959; e 1029 del 1988);
    Rilevato che la potesta'  esclusiva  della  regione  siciliana  in
 materia  di  urbanistica  (art.  14, lett. f) dello statuto) non puo'
 spingersi sino a sottrarre al regime della concessione opere  che  vi
 sono  sottoposte in base alla legge nazionale, non potendosi ritenere
 che l'art. 1 della legge n. 10 del 1977 contenga una norma in  bianco
 (tant'e'  che la stessa legge nazionale indica espressamente di volta
 in volta le opere non soggette a concessione: legge nn. 457/1978 e 94
 del 1982);
    Atteso che, sotto altro  profilo,  la  disposizione  regionale  in
 esame confligge anche con l'art. 3 della Costituzione in quanto viene
 a  creare,  pur  nell'omogeneita' delle situazioni poste a raffronto,
 una diversita'  di  trattamento  tra  i  cittadini  (sottraendo  alla
 sanzione  penale  quelli  che  nel territorio della regione siciliana
 realizzano senza concessione opere prefabbricate  ad  una  elevazione
 non   adibite   ad   uso  abitativo),  non  sorretta  da  ragionevoli
 giustificazioni collegabili a  particolari  aspetti  urbanistici  del
 territorio o a peculiari esigenze dell'industria o dell'agricoltura;
    Considerato   che,   in  conclusione,  la  predetta  questione  di
 legittimita'  costituzionale  in  base  alle  esposte  considerazioni
 appare  non  manifestamente infondata e rilevante nel giudizio de quo
 dovendosi  fare  applicazione  della  norma  regionale  in  esame  in
 riferimento alla contestata costruzione del capannone prefabbricato;